Nuovi obblighi informativi da inserire nella nota integrativa del bilancio 2022

di Nuovi obblighi informativi da inserire nella nota integrativa del bilancio 2022 · 12 maggio 2023

Tag: Bilancio e Nota integrativa

Con il deposito del bilancio relativo all’anno 2022 le società dovranno cimentarsi  in un nuovo obbligo informativo. Dal 15 Luglio del 2022, con la definitiva entrata in vigore del D.Lgs 83/2022 (correttivo alla nuova riforma della Crisi d’Impresa), gli amministratori non hanno soltanto il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e  contabili,  ma debbono anche adempiere un obbligo INFORMATIVO in merito alle modalità con le quali hanno provveduto ad implementare detti adeguati assetti. L’art. 2381 comma 5 che recita: “Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e  alle  dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”. Con   l’introduzione   del   sesto   comma del  2475  (Comma   introdotto   dal   D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successivamente

modificato dall’art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183), le disposizioni dell’art. 2381  si  estendono  anche  a TUTTE le  Società  a  Responsabilità Limitata (S.R.L.)

La disposizione di cui sopra deve poi essere incrociata con quella di cui all’art.  2086 comma 2 e con la disposizione di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 (Riforma della Crisi). Il primo, in vigore dal 16 marzo 2019, prescrive, in maniera tanto cristallina da non richiedere alcun ulteriore commento, che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La lettera c) comma 3 dell’art. 3 della riforma della Crisi (D.lgs. 14/2019) si occupa invece di dare contenuto all’obbligo  di   istituzione   degli adeguati assetti,  statuendo  che,  al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, il sistema informativo aziendale deve essere in grado di ricavare le informazioni  necessarie  a  utilizzare la lista particolareggiata del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 settembre 2021, inerente la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, e ad effettuare il test  pratico  per  la verifica  della  ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2 del C.C.I.I.. Di  conseguenza  il  legislatore identifica come  adeguato  dal  punto di  vista  amministrativo,  organizzativo e contabile l’assetto istituito dalla società che le permetta di avere a disposizione, in tempi rapidi, tutte le informazioni richieste dalla check list di cui alla sezione seconda del citato Decreto Ministeriale del Ministero di Grazia e Giustizia, che, di fatto, è la stessa check list che l’esperto negoziatore somministra all’imprenditore nel momento in cui abbia richiesto l’accesso alla composizione  negoziata,  all’inizio delle operazioni.

Queste disposizioni debbono essere incrociate con quelle dell’art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione) il quale dispone che gli amministratori devono dare “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. E’ abbastanza ovvio che il primo rischio a cui una società può essere esposta è il rischio di default ed è per questo che il legislatore ha posto, in merito a questo rischio, il preciso obbligo di monitoraggio di cui sopra si è detto. A nostro avviso le disposizioni normative sopra articolate non solo obbligano gli amministratori ad istituire detto monitoraggio ma anche a dare comunicazione, nella relazione sulla gestione, e laddove essa non sia obbligatoria, nella nota integrativa al bilancio,  sia dell’esistenza degli adeguati assetti che dei risultati dell’attività di monitoraggio. In sostanza sono tenuti a dire “COME” e “COSA” sia stato misurato per mezzo degli adeguati assetti in azienda.

Appare a noi pertanto evidente che gli amministratori  delle  società  obbligate a redigere il bilancio in forma “ordinaria” sono tenuti a dare informazioni dettagliate sugli adeguati assetti organizzativi e sulle risultanze del monitoraggio, sia in merito ai dati riferiti alla lista di controllo particolareggiata che riguardo alla esecuzione del test pratico. Molti aziendalisti concordano sul fatto che il controllo del  rischio  di  default  non può essere assolto facendo riferimento solo ad anomali  andamenti  dei principali indici di  bilancio,  in particolare il ROI ed il Capitale Circolante Netto (CCN). Un siffatto metodo di analisi non risulta conforme al dettato normativo e rischia di giungere alla  segnalazione  di  squilibri in modo a volte estremamente tardivo. Nella maggior parte dei casi, infatti, quando si rilevano andamenti anomali dei principali indici di bilancio, di fatto la crisi si è già innescata.

Ben consapevole della inadeguatezza dei comuni indicatori, il legislatore invece   obbliga   a   monitorare elementi che sono principalmente di carattere  qualitativo  e  fa  riferimento al  controllo  mediante  una  serie  di KPI, così  come  indicato  dalla  check list richiamata dalla lettera c)  del comma 3 dell’art. 3 del D.lgs. 14/19.

Riportiamo qui un piccolo esempio concernente due delle oltre 50 domande poste dalla check list, in modo da capire la portata rivoluzionaria della disposizione:

  • Domanda 1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale?
  •  Domanda 1.4 L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo?

Quindi il legislatore obbliga al monitoraggio continuativo  (cioè sempre, e non solo quando si chiude il bilancio) dell’andamento aziendale anche ricorrendo a KPI  qualitativi.  I Key Performance  Indicators  NON SONO GLI INDICI DI BILANCIO (i quali, in economia aziendale, sono definiti  “RATIOS”),  ma  sono misuratori di grandezze NON aventi natura   economico/finanziaria.   Si pensi, ad esempio,  al  monitoraggio della soddisfazione della clientela, oppure della  formazione  in  azienda, dei progetti innovativi, delle non conformità  qualitative  in  produzione, delle attività logistiche, del clima aziendale etc.. Si tratta di componenti importantissime  della  gestione  le quali, qualora facessero registrare andamenti  negativi,  sarebbero preludio ad un potenziale innesco di crisi. Sulla base delle disposizioni dell’art. 2381 comma 5, già in precedenza citate,  fornire informazioni di questa natura è un preciso dovere soprattutto per le società, sia S.p.a. che S.r.l.

L’informativa  prevista dall’art. 2381 comma 5 relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel  libro  delle  adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

L’informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere invece fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale. In caso di bilancio  abbreviato,  con conseguente esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all’interno della nota integrativa.  Le   informazioni, come detto in precedenza, devono essere complete e dettagliate e non possono essere rilasciate senza fare riferimento a valutazioni e misurazioni.

Gli amministratori delle società di minori dimensioni, sono tenute a rispettare le disposizioni del 2086 comma 2, vale a dire l’istituzione  di  adeguati  assetti  e la misurazione della continuità aziendale, non possono  non  dare notizia dell’assolvimento di  detto obbligo in nota integrativa in modo chiaro e completo. Ciò  significa  che non potrà bastare una semplice locuzione generica quale “Gli amministratori (o l’amministratore) dichiarano che sono stati istituiti adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e che esiste continuità aziendale”. Appare del tutto evidente che una siffatta dichiarazione sarebbe del tutto inadeguata e soprattutto FALSA, laddove non fosse effettivamente istituita un’adeguata attività di misurazione e monitoraggio. A sostegno di tali argomentazioni si fa riferimento ad uno orientamento giurisprudenziale oramai consolidato culminato recentemente nella Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Nr. 2172 del 24 gennaio 2023. Una perfetta sintesi di tale orientamento giurisprudenziale, e di quanto i giudici  ritengano  importante la presenza di adeguati assetti in azienda è la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha condannato degli amministratori INDOLENTI di una società  cooperativa.  La  cosa  singolare è che la cooperativa era in bonis e i Giudici giustificano la decisione con la necessità di preservare l’integrità aziendale dall’incapacità degli amministratori. I vari Giudici intervenuti in materia hanno tutti convenuto sul fatto che le aziende devono dotarsi di un Judgment Business Rule (JBR). Nella  dottrina  economico  aziendale la Balanced Scorecard dei Professori Kaplan e Norton è ritenuto il miglior JBR possibile.  Il  Cruscotto  di Controllo è il  primo  ed  unico software cloud basato sulla Balanced Scorecard che permette, qualora implementato in  azienda,  di  dotarsi di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili e di misurare la continuità aziendale secondo quanto prescritto dal 2086 comma 2 e  dalla  lettera  c)  del comma 3 dell’art.3 del D.Lgs. 14/2019.

Per facilitare il compito dei clienti amministratori e imprenditori, il nostro studio è a vostra disposizione per redigere una Perizia preliminare, e sulla base di questo concordare la strategia per dimostrare l’avvenuto monitoraggio e l’adempimento della legge da parte di soci e amministratori, come prescrive l’art. 2086 del Codice civile, secondo comma. Tale attività è ovviamente anche propedeutica per assolvere in maniera perfetta all’obbligo informativo in bilancio nella nota integrativa di cui sopra.
La contatteremo per sottoporle il preventivo di tale ulteriore attività. Le anticipiamo che nel caso in cui non intendeste procedere con il conferimento di tale incarico le chiederemo di sottoscriverci un consenso informato per sollevarci da eventuali responsabilità. In tale ultimo caso le chiederemo di volerci comunicare via pec il contenuto della informativa che dovremo inserire al riguardo della presenza degli adeguati assetti e della continuità aziendale nella Vostra società. Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Circolare di Studio – Studio Legale Antonio Giulio Alagna – Avvocato d’impresa

 

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