Come si determina il Valore Imponibile in dogana
di SOCIETA’ DI CONSULENZA HELVETIA SAS · 2 novembre 2023
a cura di: Dott. Marco Cherubini, Spedizioniere doganale (Patente n.8288) Helvetia sas
Il valore imponibile in dogana costituisce la base imponibile per il calcolo dell’imposta, dazio, IVA e altri tributi. Una valutazione non corretta può esporre l’azienda ad un adeguamento dell’imposta nonché a sanzioni da parte dell’autorità doganale.
Il criterio base di determinazione del valore è quello del valore di transazione. L’art.70 CDU lo definisce come il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.
Il valore di transazione corrisponde normalmente al prezzo esposto in fattura, documento da produrre in dogana all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, con una serie di elementi di costo e di spese elencati dal CDU agli art. 71 e 72. L’utilizzabilità del criterio del valore di transazione è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni che mirano a far sì che tale valore non venga influenzato da particolari situazioni relative sia alle merci che ai soggetti contraenti, esempio non devono sussistere legami tra i due contraenti che possono influire sulla determinazione del valore, non deve essere prevista la possibilità che parte dei proventi ritorni direttamente o indirettamente al venditore.
Se non è possibile avvalersi del criterio del valore di transazione, la determinazione del dovrà seguire una delle 5 metodologie alternative di calcolo previste dall’art.74 del CDU, che devono essere applicate secondo un preciso ordine gerarchico.
I criteri sono:
1) Valore di transazione di merci identiche sia come natura che come provenienza;
2) Valore di transazione di merci similari, pur non essendo del tutto uguali, presentano le stesse caratteristiche e sono composte dagli stessi materiali tali da poter svolgere le stesse funzioni ed essere intercambiabili sul piano commerciale;
3) Valore dedotto, coincide con il prezzo di vendita nell’Unione di altre merci identiche o similari a quelle da valutare;
4) Valore calcolato (o valore ricostruito) che consiste nel considerare il valore delle merci da valutare attraverso la somma si una serie di elementi, quali il costo o il valore delle materie, le spese generali, il costo o il valore delle spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate;
5) Valore determinato conformemente ai dati disponibile dall’Unione Europea.
L’ordine di applicazione dei criteri 3 e 4 può essere invertito sulla base di una esplicita richiesta del dichiarante alle autorità doganali.