Accertamento doganale
di SOCIETA’ DI CONSULENZA HELVETIA SAS · 12 luglio 2023
Tag: Commercio internazionale
Tag: export
A cura di: Marco Cherubini*
L’Accertamento doganale è il procedimento amministrativo mediante il quale la Dogana controlla l’esistenza di tutte le condizioni relative all’importazione e all’esportazione della merce e verifica che il soggetto passivo del rapporto doganale adempia nella corretta misura agli obblighi tributari connessi alla transazione internazionale.
Tale controllo è mirato in primis a determinati elementi: valore, origine, quantità, qualità ma anche all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme tributarie ed extra tributarie la cui applicazione è demandata alle Dogane.
All’accertamento doganale si procede sulla base della dichiarazione doganale presentata in via telematica dal doganalista con merce presentata nella maggior parte dei casi negli spazi doganali. La dichiarazione doganale, registrata nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane, viene processata dal circuito doganale ai fini della selezione della tipologia di controllo da effettuare che può consistere:
– CA -> CONFORME AMMESSO (canale verde)
– CD-> CONTROLLO DOCUMENTALE (canale giallo)
– VM-> VISITA MERCE (canale rosso)
A cui segue, ove tali controlli conducano alla conferma degli elementi della dichiarazione in dogana, lo svincolo della merce.
Precisiamo che occorre conservare i documenti e le informazioni per almeno 3 anni, questo termine decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in libera pratica o di esportazione e di altri casi previsti dall’art. 51 CDU.
Se dai controlli non sono emerse difformità, rispetto alla dichiarazione o se il dichiarante non ha contestato le difformità riscontrate, l’ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione firmata e datata e provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando o rettificando l’ammontare degli stessi.
Il controllo della dichiarazione può avvenire prima della concessione dello svincolo oppure a posteriori ovvero successivamente al rilascio della merce.
Proprio a posteriori le Autorità doganali possono verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite, i documenti di accompagnamento e possono esaminare la contabilità e altre scritture relative alle merci in questione, nonché procedere alla visita merce o prelievo campioni ove ancora possibile (art.48 CDU).
L’istituto della revisione dell’accertamento è lo strumento che consente di intervenire a posteriori sulla dichiarazione doganale, successivamente allo svincolo delle merci e comunque entro 3 anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo, allo scopo di verificare la correttezza e la completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti o elementi, acquisiti dopo la definizione dell’accertamento.
L’attività di revisione che può essere, di propria iniziativa o su istanza di parte, consente di riesaminare una dichiarazione doganale ed eventualmente di porre rimedio ad errori od omissioni in relazione agli elementi assunti a base dell’accertamento.
L’operatore interessato (anche tramite il dichiarante cui abbia conferito mandato) può fare richiesta di revisione dell’accertamento entro 3 anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La richiesta va fatta non solo nei casi in cui il contribuente sia interessato ad una nuova liquidazione dei diritti a lui più favorevole, ma anche nel caso in cui a seguito della revisione richiesta potrebbero essere determinati maggiori diritti; al fine di ottenere l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative del caso (art. 20 della Legge n. 449/1997) e degli interessi di mora sui maggiori diritti eventualmente dovuti (ma solo se l’istanza di revisione viene presentata entro 90 giorni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti, da allegare in originale:
– esemplare della bolletta doganale;
– documentazione commerciale e di trasporto;
– modulo di dichiarazione integrativa, che funge da rettifica della dichiarazione originaria, redatta su un modello DAU, da cui risultino gli elementi dell’accertamento corretti;
– ulteriore documentazione che comprovi la variazione degli elementi per i quali si chiede la revisione (es.: note di credito, fatture integrative, certificati di origine preferenziale, documenti di trasporto, contratti, ordini, distinte di carico, documentazione bancaria comprovante pagamenti o accrediti, ecc.).
L’istanza di parte si intende respinta (silenzio-rigetto) se entro il 90° giorno successivo a quello della presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.
Avverso il provvedimento di diniego (o avverso il silenzio-rigetto) è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni.
Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, quantità, valore e origine delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bollette di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il doganalista è punito con la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate dall’art.303 comma 3 del TULD.
Quando invece dalla revisione emerge che la dogana deve procedere al rimborso dei diritti pagati in più, l’avviso costituisce atto amministrativo che precede il provvedimento di rimborso dei diritti indebitamente riscossi.
* Spedizioniere doganale – Iscrizione all’Albo n. 834 – Patente n. 8288