Gli accordi preferenziali negli scambi internazionali
di SOCIETA’ DI CONSULENZA HELVETIA SAS · 8 giugno 2023
Tag: Commercio internazionale
Gli accordi preferenziali sono patti che prevedono la riduzione o l’eliminazione di alcune tariffe tra due o più paesi, al fine di favorire il commercio reciproco e lo sviluppo economico.
L’art. 64 CDU stabilisce le regole per l’acquisizione dell’ORIGINE PREFERENZIALE negli accordi dell’UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea.
Il doganalista nel compilare la dichiarazione doganale, ovvero una manifestazione di volontà, diretta a vincolare le merci ad un determinato regime doganale (al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti), deve tener conto di tale preferenza.
L’Unione Europea ha concluso diversi accordi preferenziali con vari paesi o blocchi regionali, che possono essere di diverso tipo:
– Accordi di libero scambio (ALS): consentono l’apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati;
– Accordi di associazione (AA): rafforzano accordi politici più ampi, che possono includere anche clausole in materia di diritti umani, ambiente e diritti sociali;
– Accordi di partenariato economico (APE): sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico;
L’UE conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell’ambito di intese più ampie come gli accordi di partenariato e cooperazione (APC).
I negoziati relativi agli accordi commerciali sono condotti conformemente alle norme di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per accedere alle preferenze i singoli accordi prevedono alcuni requisiti o principi quali:
– TERRITORIALITÀ: Consiste nel fatto che le operazioni o trasformazioni devono essere effettuate senza interruzione nei territori dei Paesi firmatari dell’accordo;
– NON MANIPOLAZIONE: Le merci «preferenziali» non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato dal Paese di spedizione a quello di immissione in libera pratica;
– TRASPORTO DIRETTO: Le merci devono partire dal Paese di esportazione e raggiungere il Paese di destinazione senza interruzioni nel trasporto o, se ciò non avviene, senza manipolazioni e sotto vigilanza doganale (polizza marittima, aerea, regime TIR);
Altre condizioni per l’applicazione del sistema preferenziale è il CUMULO DELL’ORIGINE che consente ai prodotti originari di un determinato Paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro Paese come se fossero originari di quest’ultimo.
Il predetto sistema è presente e si applica, nelle sue varie forme:
– in tutti gli accordi preferenziali;
– quando si applicano le stesse regole sull’origine e sono stati siglati accordi di libero scambio, i Paesi interessati possono cumulare l’origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei Paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto prodotti originari di un altro Paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l’attribuzione al prodotto finito dell’origine preferenziale del Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione (diversa dalle lavorazioni minime).
Per beneficiare degli accordi preferenziali, devi dimostrare che i tuoi prodotti sono di origine preferenziale, cioè che sono stati prodotti o trasformati secondo le regole di origine stabilite dagli accordi.
A seconda dell’accordo, le PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE possono essere:
– Certificato di circolazione: EUR 1 – EUR MED, rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore;
– Dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore sulla fattura o su un altro documento commerciale che identifichi i prodotti che può essere:
Semplificata |
< = €. 6.000 |
Esportatore autorizzato/registrato (REX) | > €. 6.000 |
L’Esportatore Autorizzato è un soggetto che viene autorizzato dalle autorità doganali del Paese di esportazione ad emettere delle “dichiarazioni su fattura”. Nel caso in cui l’Agenzia riscontri le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, assegna all’esportatore un codice alfanumerico che va indicato nella dichiarazione di origine preferenziale apposta in fattura. Queste dichiarazioni sostituiscono il certificato di origine preferenziale. Con il C.D.U. l’esportatore autorizzato può (deve) assumere anche la qualifica di «esportatore registrato» negli scambi SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate).
Per quanto riguarda l’Esportatore Registrato (REX) prevede la registrazione degli esportatori (a cui l’Unione Europea concede la sospensione dei dazi all’importazione in basi a determinati accordi, come con il Giappone, la Corea, il Canada e i paesi beneficiari <SPG>) in apposita banca dati, ma anche degli operatori UE che inviano in lavorazione merci nei Paesi <SPG>. Tale sistema si basa su una autocertificazione emessa dagli operatori economici ad origine i quali vengono inseriti in una banca dati di un sistema. Il numero di registrazione ottenuto servirà poi all’esportatore per il rilascio della dichiarazione di origine e dovrà essere indicato sulla stessa. Per l’ottenimento del Rex è stata predisposta una modulistica apposita rispetto quella utilizzata solitamente dall’esportatore autorizzato.
Le prove dell’origine preferenziale hanno una validità limitata, che varia da 4 a 12 mesi a seconda dell’accordo. Inoltre, per beneficiare degli accordi preferenziali, devi rispettare le norme doganali e le procedure di importazione e esportazione previste da tali accordi.
L’esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’origine per un periodo di 3 anni (cinque per la Corea) a decorrere dalla data di emissione del certificato o della dichiarazione su fattura ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso di controllo da parte della Dogana.
I VANTAGGI degli accordi preferenziali sono molteplici, sia per le imprese che per i consumatori. Tra i principali vantaggi si possono citare:
– Dazi più bassi o esenzione dai dazi: gli accordi preferenziali riducono o eliminano i dazi doganali sui prodotti originari dei paesi partner, rendendoli più competitivi e accessibili sul mercato;
– Procedure doganali più agevoli e veloci: gli accordi preferenziali semplificano e accelerano le formalità doganali, riducendo i costi e i tempi di sdoganamento delle merci;
– Riconoscimento delle certificazioni dei prodotti: gli accordi preferenziali facilitano il riconoscimento reciproco delle certificazioni dei prodotti, evitando la duplicazione dei test e delle prove di conformità.
– Una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale: gli accordi preferenziali rafforzano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, come i marchi, i brevetti e le indicazioni geografiche, garantendo una maggiore sicurezza giuridica agli operatori economici.
Marco Cherubini
Spedizioniere doganale
Iscrizione all’albo n. 834
Patente n. 8288