Rottamazione Quater: breve guida

di Rottamazione Quater: breve guida · 12 maggio 2023

Tag: Diritto tributario

I 5 vantaggi rispetto alla precedente rottamazione-ter

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di Marco Passantino Negroni

Il 2023 si è aperto con una buona notizia che porta il nome di rottamazione quater. È uno dei diversi strumenti contenuti nella Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252) che consente al contribuente di definire i propri debiti o le proprie pendenze nei confronti del Fisco e di altri Enti.

Di seguito, una breve panoramica degli strumenti di cui si può beneficiare.

Rottamazione cartelle

La nuova rottamazione quater prevede che i carichi affidati (ovvero trasmessi) alla Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (quale data in cui il debito è stato iscritto a ruolo) sono rottamabili, pagando solamente l’imposta dovuta (capitale), le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Vengono completamente stralciati interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché il cd. aggio.

Possono essere rottamati anche i debiti relativi alle precedenti rottamazioni e procedure di “saldo e stralcio” (per intenderci, quelle emanate tra il 2016 e il 2019). In altre parole, anche i soggetti decaduti dalle precedenti sanatorie avranno una seconda chance di “rimontare a cavallo” a condizioni, peraltro, più vantaggiose. Ad esempio, infatti, con la rottamazione-ter non venivano scontati gli interessi.

Saranno rottamabili anche le multe stradali, ma in questo caso – essendo esse stesse sanzioni amministrative per definizione – lo sconto riguarderà solamente gli interessi e l’aggio.

Fino a pochi giorni fa, le domande per aderire alla rottamazione quater dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023. Oggi – con il Comunicato Stampa n. 68 del 21.04.2023 – il MEF ha previsto due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione, ovvero – sempre e solo in via telematica, tramite apposita modulistica – entro il 30 giugno 2023.

Conseguentemente, è stata differita al 30 settembre 2023 (invece del termine originario del 30 giugno 2023) anche la data in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà (in caso di accoglimento) ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze:

– l’ammontare complessivo delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata,

– la scadenza dei pagamenti,

– i moduli di pagamento precompilati,

– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

A questo proposito, è opportuno precisare che il contribuente, in sede di deposito della domanda di adesione alla speciale procedura di definizione agevolata, deve indicare se intenda saldare i debiti rottamabili in unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate (5 anni).

Stante i rinvii sopra specificati, con una prossima disposizione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze confermerà anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023), che quindi dovrebbe slittare al prossimo 31 ottobre 2023.

Qualora il contribuente decida di avvalersi del pagamento rateizzato (per un massimo di 18 rate), si presume che, con nuovo comunicato, il MEF stabilisca anche le modalità di versamento delle prime due rate. Originariamente, infatti, per queste erano state stabilite le scadenze del 31 luglio e del 30 novembre 2023, ciascuna di importo pari al 10% sulle somme complessivamente dovute. Le scadenze delle restanti rate – di pari importo, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo su ciascuna rata – invece, dovrebbero rimanere confermate rispettivamente al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (in ipotesi di rateizzazione massima, quindi, da versarsi nei 4 anni successivi – dal 2024 al 2027).

Si decade con il mancato, tardivo o insufficiente pagamento anche solo di una rata (o dell’unica rata), seppure sia prevista una tolleranza di cinque giorni di ritardo. I versamenti effettuati saranno considerati solo a titolo di acconto sulle somme dovute.

Vi sono poi alcune tipologie di carichi che, per loro natura, non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata. In particolare, quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Le caratteristiche sopra precisate rendono la rottamazione quater molto più conveniente rispetto alle precedenti edizioni, tanto da renderne addirittura conveniente la transizione per quei soggetti che avevano ancora in corso rate in scadenza per la precedente rottamazione ter e che sono decaduti.

 Approfondimento: Le 5 ragioni che rendono più conveniente l’attuale rottamazione quater

Sanabili tutte le sanzioni

Occorre ricordare che l’edizione pregressa – la “rottamazione ter” – non contemplava la definizione delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e previdenziali.

La rottamazione quater, invece, consente di definire la totalità delle sanzioni amministrative, applicando a esse il trattamento già stabilito per le multe stradali. Si dispone, pertanto, che per le sanzioni diverse dalle sanzioni tributarie e previdenziali, comprese le multe stradali, sono annullati gli interessi e le maggiorazioni, mentre resta dovuta la sorte capitale e le spese sostenute dall’agente della Riscossione, anche per la notifica della cartella.

Azzerati aggio e interessi (anche quelli di mora)

Un altro beneficio riguarda gli importi azzerati. Nella rottamazione ter, erano comunque dovuti, oltre alla sorte capitale, gli interessi affidati all’Agente della Riscossione (in genere, interessi per ritardata iscrizione a ruolo) ed il cd. aggio. Nella rottamazione quater, invece, sono azzerati tutti gli interessi, anche quelli di mora, e l’aggio. Occorre, dunque, pagare solo la sorte capitale, i diritti di notifica delle cartelle ed eventuali spese per le procedure esecutive.

Dilazione per i decaduti

E’ sufficiente non versare anche una sola rata, con la tolleranza di cinque giorni di ritardo, per perdere tutti i benefici di legge, inclusa la cancellazione dell’aggio.

Tuttavia, mentre in caso di caducazione della rottamazione ter era fatto divieto di dilazionare il debito residuo, nella rottamazione quater tale divieto non è stato riproposto. Ne deriva che i soggetti che decadono dalla sanatoria non perdono il diritto di chiedere una nuova dilazione.

Il piano dei pagamenti (in caso di opzione per la rateizzazione, quale alternativa al pagamento con un’unica soluzione) ha la medesima durata e struttura della precedente rottamazione, con le prime due rate, pari al 10% ciascuna (si è in attesa di un nuovo Comunicato che stabilisca le scadenze, stante il rinvio deciso dal MEF), e le altre restanti rate, di pari importo, in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre (esempio, degli anni dal 2024 al 2027, in caso di scelta per la rateizzazione massima, ovvero restanti 16 rate).

Il rientro nella rottamazione

Possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata i carichi indicati in tutte le precedenti rottamazioni, «anche» in caso di intervenuta inefficacia della stessa.

Un debitore che ha ancora in corso la rottamazione-ter può, quindi, se decaduto, abbandonare tale procedura per inserire il debito residuo nell’istanza da presentare entro la fine del mese di giugno 2023 (stante la proroga del MEF).

* * *

Rottamazione “mini” cartelle fino a 1.000 euro

La rottamazione quater ha previsto anche che le mini-cartelle sotto 1.000 euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidate alla Riscossione (dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, fossero annullate automaticamente e cancellate immediatamente, senza alcuna domanda da parte del contribuente, a far data del 31 marzo 2023. E ciò, ha riguardato anche debiti ricompresi in precedenti definizioni agevolate.

Da precisare che, per le entrate di competenza degli enti locali (o enti previdenziali privati), sono stati annullati solamente interessi e sanzioni amministrative (tra cui l’aggio), ma non il capitale (cioè l’imposta dovuta), né il rimborso delle spese esecutive e di notifica. Tutto questo salvo diversa delibera dei Comuni (più favorevole o meno favorevole) adottata entro il 31 gennaio 2023.

Qualora la delibera fosse stata meno favorevole e dunque i Comuni non avessero aderito allo stralcio totale delle cartelle, sarà sempre possibile per il contribuente usufruire della rottamazione “normale” con sgravio di interessi, sanzioni e aggio (o – per le multe stradali – annullamento di soli interessi e aggio, ma non di sanzioni, spese esecutive e di notifica).

Avvisi bonari

La rottamazione quater prevede meccanismi agevolati di definizione anche per gli avvisi bonari. In particolare, gli avvisi bonari (atti che non si sono ancora trasformati in cartelle esattoriali) relativi ad errori emersi a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 2019, 2020 e 2021, potranno essere definiti con una “mini” sanzione ultraridotta al 3% (rispetto al 10%, ordinariamente applicabile con l’avviso bonario, delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo). Ciò vale anche per gli avvisi bonari il cui pagamento è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Liti pendenti

In base alla rottamazione quater, la Legge di Bilancio 2023 (ai commi 186-205) consente di definire anche le controversie pendenti con Agenzia delle Entrate o delle Dogane e dei Monopoli in qualunque stato e grado di giudizio, ma non con Agenzia Entrate Riscossione e con enti locali. La percentuale di definizione può variare dal 100% al 5% a seconda di quante sentenze favorevoli il contribuente ha già “incassato” e a seconda che le sanzioni siano collegate o meno al tributo. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento, in pari data (in un’unica soluzione o della prima rata), del relativo importo pari al valore della controversia.

Accertamenti con adesione

Un ulteriore tassello della rottamazione quater riguarda il meccanismo di definizione degli accertamenti. In particolare, gli accertamenti consegnati dall’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023 sono definibili in maniera agevolata con il pagamento ultraridotto delle sanzioni irrogate ad un diciottesimo del minimo previsto per legge, in un massimo di 20 rate trimestrali.

Per prenotare il servizio di rottamazione quater delle vostre cartelle esattoriali, scriveteci un’e-mail a info@studiopassantino.it, oppure compilate il modulo presente nella sezione “contatti” del nostro sito www.studiopassantino.it

Dott. Marco Passantino Negroni

STUDIO PASSANTINO – SOLUZIONI ALLE CRISI AZIENDALI

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