Applicabilità, in via analogica, della normativa dettata con riferimento alle pensioni od altri trattamenti previdenziali: una sentenza interessante
14 luglio 2022
Il nostro Professional Partner e Business Partner Avv. Aldo Bimbato ci sottopone una sentenza, che ritiene interessante, della Corte di Appello di Torino, riguardo l’indebito previdenziale.
La pronuncia della CdA di Torino pare interessante perché ribadisce l’applicabilità, in via analogica, della normativa dettata con riferimento alle pensioni od altri trattamenti previdenziali (L. 412/91) , costituendo normativa speciale rispetto al codice civile (art. 2033 c.c.).
“Saccheggiando” letteralmente Plusplus24 e le riviste specialistiche incluse ha ottenuto ragione sia in primo grado che, ora, in secondo grado.
Nel dettaglio:
Il caso riguardava un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da parte dell’INPS nei confronti di una donna che fruiva di una prestazione assistenziale di invalidità civile (indennità di frequenza).
INPS, sosteneva che la beneficiaria della prestazione, non avendo comunicato i dati reddituali doveva restituire la pensione indebitamente percepita.
L’Avv. Bimbato si opponeva al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Cuneo, sez. lavoro, assumendo che l’INPS non aveva rispettato la procedura prevista dalla legge (art. 13 L. 412/91) e che non era applicabile la disciplina (generale) dell’art. 2033 c.c.
Se, quindi la regola generale è enunciata dall’art. 2033 cod. civ., comma primo, che dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, in materia assistenziale e pensionistica, tuttavia, tale articolo va letto unitamente all’art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, secondo il quale “(…) l’I.n.p.s. procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disciplina, contenuta nella c.d. “finanziaria”, viene inserita come norma di interpretazione autentica dell’articolo 52, comma 2, L. n. 88/1989, che in materia di indebito oggettivo assistenziale e pensionistico prevede che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
Risulta pertanto chiaro che il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenti tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., che consente la restituzione senza limiti dell’indebito.
Per richiedere il testo della sentenza della CdA di Torino n. 420/2022 pubbl. il 12/07/2022 – RG n. 181/2022, scrivere a a.bimbato@exlege.it