L’imponibile del trust nelle sue diverse configurazioni. Sintesi della Relazione del Prof. Avv. Alberto Maria Gaffuri
19 maggio 2023
Il nostro Partner Prof. Avv. Alberto Maria Gaffuri, associato di diritto tributario nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, socio A.N.T.I. Sez. Lombardia, ha partecipato ad un convegno organizzato dall’ANTI Lombardia, il 5.4.2023, sul tema della “La fiscalità del trust: questioni risolte e questioni aperte”, con una relazione da me tenuta su “L’imponibile del trust nelle sue diverse configurazioni”.
Riportiamo una brevissima sintesi di alcuni argomenti che ha trattato
L’imponibile del trust nelle sue diverse configurazioni
Prof. Avv. Alberto Maria Gaffuri, associato di diritto tributario nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, socio A.N.T.I. Sez. Lombardia
Ex art. 73 del Tuir il trust è un soggetto passivo Ires. Pertanto, si applicano ad esso le regole di determinazione del reddito stabilite dal Tuir per gli enti collettivi commerciali e non commerciali e per gli enti residenti e non residenti. Tuttavia, in forza del comma 2 dello stesso art. 73, “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari”.
Ne consegue, in forza delle ordinarie regole di collegamento territoriale, che i trust residenti (e i loro beneficiari residenti) sono tassati in relazione a tutti i redditi prodotti nel mondo, mentre i trust non residenti (e i beneficiari non residenti) solo in relazione a quelli prodotti in Italia.
I beneficiari non residenti di un trust residente dovrebbero essere tassati solo con riguardo ai redditi prodotti in Italia dal trust. Tuttavia, la partecipazione in un trust residente rende il reddito complessivamente imputato dal soggetto domestico al non residente collegato con il territorio italiano (e quindi imponibile nel nostro Paese), anche se derivante da fonti situate all’estero.
Anche il reddito imputato ad un residente da un trust non residente è tassabile in Italia per il suo intero importo, ancorché derivi da fonti produttive possedute dal trust non residente all’estero. Invero, i beneficiari residenti, in quanto tali, subiscono il prelievo fiscale su tutti i redditi percepiti, ovunque sia collocata la fonte nel mondo.