Il rifiuto trasportato va indicato correttamente nel formulario: altrimenti si commette reato, anche se il rifiuto non è pericoloso

Questa la vicenda. L’imputato aveva trasportato un carico con diverse tipologie di rifiuti, utilizzando la voce “metalli misti”, secondo la teoria, egli sosteneva, del cd. codice prevalente, in tal modo utilizzando nel formulario il codice che avrebbe meglio rappresentato l’oggetto del carico. Era poi emerso che i “metalli misti” costituivano una piccola parte del carico. Per cui, sotto questo aspetto, il formulario doveva ritenersi inesatto.
Ora, sinora, la giurisprudenza, in virtù di quanto disposto dall’art. 258, co. 4, T.U.A., si è orientata nel senso che le inesattezze, in un formulario relativo ad un codice non pericoloso, al più, costituiscono illecito amministrativo. Si segnala la novità della sentenza in commento, invece, perché afferma che, qualora il trasportatore utilizzi consapevolmente “un codice in realtà non pertinente”, il fatto integra il reato di cui all’art. 484 c.p (cfr. Cass. pen. n. 32604/2021).

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Emissioni odorigene. Facciamo il punto

Un sistema complesso quasi inafferrabile che trova pochi riferimenti normativi e una tutela blanda. E’ indubbia la difficoltà anche tecnica di rilevamento delle emissioni odorigene per loro natura spesso discontinue, legate alla sensibilità di coloro che subiscono; sensibilità che tende anche ad assuefarsi. La tutela normativa è blanda e si disperde in qualche articolo del codice penale (art. 674 c.p.) e nell’art. 844 c.c.  a cui si aggiunge l’intervento amministrativo di controllo delle i/emissioni.

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