Le imprese sono tenute a rispettare le disposizioni dell’art. 4 L. n. 300/1970, nonché a fornire informazioni dettagliate circa ciascun dispositivo e le modalità di suo utilizzo. Può però succedere che la disciplina sui controlli a distanza sia stata rispettata, mentre quella in materia di privacy no perché non è stata resa l’informativa: la conseguenza è che i dati raccolti – magari fondamentali ai fini probatori e/o disciplinari – sono inutilizzabili. La medesima conseguenza si ha anche quando l’informativa è stata resa, ma non risulta adeguata o idonea a rappresentare le finalità e modalità del trattamento dei dati.
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