A decorrere dal primo maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (art. 13, comma 1, Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, con decorrenza dal 24 giugno 2014).
Questo è il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni (art. 23 – ter Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214).
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