Difetto di rappresentanza ex art 182 c.p.c.

Si evidenzia che l’art. 182, 2° comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 statuisce che  il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali.