Questa la vicenda. L’imputato aveva trasportato un carico con diverse tipologie di rifiuti, utilizzando la voce “metalli misti”, secondo la teoria, egli sosteneva, del cd. codice prevalente, in tal modo utilizzando nel formulario il codice che avrebbe meglio rappresentato l’oggetto del carico. Era poi emerso che i “metalli misti” costituivano una piccola parte del carico. Per cui, sotto questo aspetto, il formulario doveva ritenersi inesatto.
Ora, sinora, la giurisprudenza, in virtù di quanto disposto dall’art. 258, co. 4, T.U.A., si è orientata nel senso che le inesattezze, in un formulario relativo ad un codice non pericoloso, al più, costituiscono illecito amministrativo. Si segnala la novità della sentenza in commento, invece, perché afferma che, qualora il trasportatore utilizzi consapevolmente “un codice in realtà non pertinente”, il fatto integra il reato di cui all’art. 484 c.p (cfr. Cass. pen. n. 32604/2021).
Dettagli