Controlli a distanza e Privacy: una relazione “pericolosa”

Le imprese sono tenute a rispettare le disposizioni dell’art. 4 L. n. 300/1970, nonché a fornire informazioni dettagliate circa ciascun dispositivo e le modalità di suo utilizzo. Può però succedere che la disciplina sui controlli a distanza sia stata rispettata, mentre quella in materia di privacy no perché non è stata resa l’informativa: la conseguenza è che i dati raccolti – magari fondamentali ai fini probatori e/o disciplinari – sono inutilizzabili. La medesima conseguenza si ha anche quando l’informativa è stata resa, ma non risulta adeguata o idonea a rappresentare le finalità e modalità del trattamento dei dati.

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Una nuova sfida per gli amministratori condominiali

Di rilevante interesse, nella c.d. Riforma del Condominio (modifiche apportate al codice civile dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), è il 3° comma dell’art. 1135 c.c. che, ricordiamolo, così recita: “L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato”.

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Il consolidamento dell’ipoteca in compravendita immobiliare con mutuo

Lo scopo dei questa pubblicazione è individuare quale sia la migliore forma di assistenza della parte venditrice o della parte acquirente in un atto di compravendita immobiliare, atteso il rilevante aumento, oggi, di atti negoziali con mutuo ipotecario e la sempre più diffusa prassi bancaria di pagare la somma oggetto di mutuo a partire solo dall’undicesimo giorno lavorativo successivo all’iscrizione ipotecaria.

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