L’art. 1 comma 1 , del D.L. n. 394/00, convertito dalla L. n. 24/01 (legge di interpretazione autentica della Legge 108/96), dispone che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 cod. civ. “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento”, val quanto dire che la sola promessa di un elemento di costo del credito, ivi compreso, dunque, il tasso di mora non può non riverberarsi sull’equilibrio del contratto.
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